Essi reputano che tale soluzione permetterebbe di ottenere la liquidità della quale necessitano i curatelati in tempi più brevi rispetto alla ricerca di un acquirente. Nelle proprie osservazioni l’Autorità di protezione specifica che il suo consenso “non costituisce un atto di rappresentanza e di principio interviene successivamente alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia immobiliare, in genere dopo la sottoscrizione dell’atto pubblico. Eccezionalmente, un atto giuridico può essere approvato prima della sua conclusione”.