se comunque il reclamante 1 (ndr. avv. RE 2) è legittimato a reclamare e comunque questa Camera deve decidere sul reclamo”. Osservano che sarebbe “cinica e di una bassezza al limite dell’inverosimile l’affermazione che la figlia non intrattiene rapporti con i genitori”. L’autorità saprebbe, a loro dire, “quali drammi giovanili ha dovuto subire la reclamante 2 per gli abusi etilici dei propri genitori”. L’autorità saprebbe poi anche “che da oltre due anni la madre della reclamante 2 non è più in grado di intendere e volere e non può più avere alcun rapporto con alcuna persona a questo mondo…”.