2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. In ordine, l’Autorità di protezione ritiene che RE 1 non sia legittimata a interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 CC. Essa, a suo dire, “non intrattiene più alcuna relazione con i genitori da molti anni; non può pertanto essere considerata persona vicina agli interessati” e “neppure può prevalersi di essere parte al procedimento o vantare un interesse giuridicamente protetto”. Nella propria replica, i reclamanti si domandano “che senso abbia cavillare e perdere tempo sulla legittimazione attiva della reclamante 2 (ndr. RE 1) se comunque il reclamante 1 (ndr.