Essi hanno poi chiesto di autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2, contro il versamento da parte di PI 1 di una rendita annua di fr. 24'400.-, così come calcolato dal perito incaricato dall’Autorità di protezione. O. Con osservazioni 29 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha precisato che il consenso giusta l’art. 416 CC non costituisce un atto di rappresentanza e di principio avviene successivamente alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia immobiliare, in genere dopo la sottoscrizione dell’atto autentico. È quindi solo eccezionalmente che l’atto giuridico può essere approvato prima della sua conclusione.