L. Nel frattempo, con decisione 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha autorizzato la vendita dell’immobile di proprietà di PI 2 a un prezzo minimo di fr. 2'583'000.00. Essa ha inoltre respinto l’istanza di cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2. M. In data 2 settembre 2014 RE 1 e il curatore dimissionario avv. RE 2 hanno presentato reclamo contro la suddetta decisione. Secondo i reclamanti il prezzo minimo fissato per la vendita sarebbe troppo elevato e la cancellazione del diritto di abitazione sarebbe indispensabile per poter procedere all'allienazione, che altrimenti non sarebbe interessante per i potenziali acquirenti.