{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-143_2015-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118305&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f66f9826d170482c5570193d8d963bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:33", "Checksum": "c294e8a225b7f7b5cbf59c0a474ddb24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143\nRegesto:\nVendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato\n\n\n4. Come rilevato al considerando precedente, oggetto del reclamo è pure la richiesta di cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2. Al proposito, i reclamanti ammettono che l’interessato “ha più volte ribadito di non voler in alcun caso lasciare il suo appartamento”. Di conseguenza osservano che vi è un conflitto di interessi tra i coniugi, ma rilevano pure che PI 2 beneficia e dipende da una fitta rete di servizi onerosi, mentre percepisce poco più di fr. 1'200.- al mese. Essi sostengono che se ai due coniugi fossero stati nominati due curatori separati e ognuno avesse fatto l’interesse del suo curatelato, il curatore di PI 1 avrebbe già chiesto la separazione dei beni al giudice civile e avrebbe cessato di provvedere al pagamento delle spese del marito. Ciò che non è stato fatto perché il curatore ha “voluto fare in modo che la coppia, anche dal profilo contabile, rimanesse coppia, aiutandosi reciprocamente”. Ritenuto tuttavia che nel frattempo i coniugi PI 1PI 2 non sono più autosufficienti, “si impongono delle decisioni drastiche, anche se non gradite da uno dei due”. Anche su tale aspetto questo Giudice condivide l’opinione del curatore: favorire l’autonomia dei curatelati e laddove possibile sostenere le loro scelte è certamente uno degli aspetti della curatela, tuttavia non è sempre possibile. Nel caso in esame, malgrado sia evidente l’opposizione del curatelato alla cancellazione del diritto di abitazione, occorre valutare gli interessi di entrambi i coniugi e soprattutto l’idoneità delle scelte ipotizzate. Al proposito i reclamanti espongono alcune problematiche relative alla cancellazione del diritto di abitazione, in particolare il rischio che la somma che riceverebbe il curatelato per il riscatto del suo diritto debba andare a coprire tutti i debiti pregressi, in gran parte oggetto di attestati di carenza beni e di esecuzioni. Fra le soluzioni ipotizzabili il curatore espone ad esempio quella di prevedere la costituzione di una rendita alimentare della moglie a favore del marito, per poter dilazionare nel tempo il pagamento dei debiti di quest’ultimo senza privarlo di nulla. In ogni caso, i reclamanti insistono sull’esigenza di cancellare il diritto di abitazione contestualmente alla vendita della casa, poichè nessuno, a loro avviso, la acquisterebbe ad un prezzo reputato troppo alto e con l’aggravio di tale onere. In conclusione essi chiedono quindi di cancellare il diritto di abitazione contro la garanzia da parte di PI 1 di una rendita vita natural durante di almeno fr. 24'400.- annui come stabilito dal perito. Soluzione che appare equa anche a questo Giudice, ritenuto che se l’intera cifra (fr. 2'000.- mensili) venisse destinata a coprire la locazione di un appartamento per il curatelato, non dovrebbero sussistere problemi a reperirne uno adatto e di suo gradimento nella medesima zona. Invece, l’ipotesi di vendere l’immobile ancora gravato dal diritto di abitazione non appare nell’interesse di PI 2 e PI 1, ritenuto che anche il perito ha indicato che “il fondo debba collocarsi in un contesto di mercato caratterizzato da una bassa domanda”. Situazione che quindi risulta ancor più compromessa dall’aggravio del diritto di abitazione.\n5. Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata va quindi riformata ai sensi dei considerandi. L’Autorità regionale di protezione risulta quindi parzialmente soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico in ragione di 2/3, mentre il rimanente 1/3 va posto in solido a carico di RE 1 e RE 2. Si giustifica infine di condannare l’Autorità di protezione al versamento di complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 per parziali ripetibili.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1.Il reclamo è parzialmente accolto.\nLa decisione impugnata è così riformata:\n1. L’avv. RE 2 è autorizzato a procedere in rappresentanza della signora PI 1 alla vendita tramite doppio turno d’asta privata il mapp. __________ al prezzo minimo di fr. 2'583'000.-. In caso di primo turno deserto il prezzo minimo del secondo turno verrà fissato dall’Autorità regionale di protezione __________ e dovrà essere pari ad almeno il valore del debito ipotecario e dei suoi accessori al giorno dell’asta, oltre all’importo di fr. 203'092.- necessari alla cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2, da destinare alla copertura della rendita di cui al dispositivo 2.\n2. L’istanza formulata dall'avv. RE 2 tendente all’autorizzazione alla cancellazione del diritto di abitazione in favore di PI 2 gravante il mappale __________ è accolta. Di conseguenza PI 1 garantirà al marito una rendita vita natural durante di almeno fr. 24'400.- annui.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 450.-\nb) spese fr. 50.–\nfr. 500.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________ in ragione di 2/3 mentre il rimanente 1/3 è posto in solido a carico di RE 1 e RE 2. L’Autorità regionale di protezione __________ è condannata a versare complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 a titolo di parziali ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - - |\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}