{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-143_2015-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118305&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f66f9826d170482c5570193d8d963bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:33", "Checksum": "c294e8a225b7f7b5cbf59c0a474ddb24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143\nRegesto:\nVendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato\n\n\nA giudizio di questa Camera, è condivisibile la preoccupazione illustrata dai reclamanti al considerando 3 della loro replica. Si evince infatti che a distanza di 13 mesi dal primo avviso del curatore dei suoi timori relativamente alla situazione economica dei curatelati e sul rischio che la casa fosse posta in vendita dall’UE di __________, le condizioni economiche dei curatelati si sono degradate al punto che la liquidità di PI 2 era, il 10 ottobre 2014, di fr. -245.72, di PI 1 di fr. 6'856.10 e a favore dell’immobile di fr. 2'479.19. Un ulteriore aggiornamento del 21 ottobre 2014 a questa Camera da parte del curatore dimostrava che a fronte di circa fr. 9'000.- di liquidità vi sono debiti per oltre fr. 46'000.-. In effetti il diritto in vigore sino al 31.12.2012 sanciva come regola la vendita degli immobili all’asta, mentre la vendita a trattative private era l’eccezione, sebbene in Ticino nella pratica era privilegiata quest’ultima modalità di vendita. Questo Giudice reputa tuttavia condivisibili gli argomenti dei reclamanti. In pratica emerge dagli atti che il curatore ha già eseguito le ricerche e ha già reperito dei potenziali acquirenti. La vendita a trattative private sarebbe pertanto possibile, ma non al valore peritale, che come detto, secondo i reclamanti sarebbe troppo alto rispetto alla realtà del mercato immobiliare. Concretamente di conseguenza l’ipotesi dell’Autorità di protezione di “attendere la risposta del mercato immobiliare” è di fatto superata da quanto già messo in atto dal curatore dimissionario. Quanto sostengono il curatore e la figlia dei curatelati (che peraltro precisa a giusta ragione che avrebbe semmai un interesse proprio a non “svendere” l’immobile) appare quindi sensato. Occorre di conseguenza poter ora procedere quanto prima alla vendita dell’immobile. Considerati quindi i tentativi già fatti, la particolare situazione dei curatelati e il tempo nel frattempo trascorso, si giustifica la richiesta dei reclamanti di organizzare una vendita all’asta, con un piede d’asta pari al valore stabilito dalla perizia eseguita dall’Autorità di protezione. Tale soluzione permette di perseguire i dettami dell’Autorità di protezione ma in tempi più brevi, evitando, come auspicato dai reclamanti che eventuali procedure di esecuzione facciano il loro corso. Nel caso in cui l’asta andasse deserta, sarà l’Autorità di protezione ad autorizzare un secondo turno, non tuttavia come indicato dai reclamanti, ma calcolando un piede d’asta sufficiente a coprire il debito ipotecario, oltre al riscatto del diritto di abitazione iscritto a favore di PI 2, che andrà cancellato contestualmente alla vendita, per i motivi di cui al considerando successivo. Tale importo, stimato dal perito in fr. 203'092.00, dovrà rimanere a garanzia del mantenimento di PI 2."}