{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-143_2015-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118305&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f66f9826d170482c5570193d8d963bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:33", "Checksum": "c294e8a225b7f7b5cbf59c0a474ddb24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143\nRegesto:\nVendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato\n\n\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. In ordine, l’Autorità di protezione ritiene che RE 1 non sia legittimata a interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 CC. Essa, a suo dire, “non intrattiene più alcuna relazione con i genitori da molti anni; non può pertanto essere considerata persona vicina agli interessati” e “neppure può prevalersi di essere parte al procedimento o vantare un interesse giuridicamente protetto”. Nella propria replica, i reclamanti si domandano “che senso abbia cavillare e perdere tempo sulla legittimazione attiva della reclamante 2 (ndr. RE 1) se comunque il reclamante 1 (ndr. avv. RE 2) è legittimato a reclamare e comunque questa Camera deve decidere sul reclamo”. Osservano che sarebbe “cinica e di una bassezza al limite dell’inverosimile l’affermazione che la figlia non intrattiene rapporti con i genitori”. L’autorità saprebbe, a loro dire, “quali drammi giovanili ha dovuto subire la reclamante 2 per gli abusi etilici dei propri genitori”. L’autorità saprebbe poi anche “che da oltre due anni la madre della reclamante 2 non è più in grado di intendere e volere e non può più avere alcun rapporto con alcuna persona a questo mondo…”.\nLa qualità di “persona vicina all’interessato” ai sensi dell’art. 450 CC va interpretata in modo ampio: secondo giurisprudenza e dottrina si tratta di una persona che conosce bene l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai suoi rapporti con la persona interessata appare atta a difendere i suoi interessi (cfr. CommFam Protection de l’adulte/ Steck, art. 450 CC, N 24). Sia come sia, la questione relativa alla legittimazione attiva di RE 1 può restare aperta, non influendo in alcun modo sull’esito della presente procedura.\n3. I reclamanti sostengono l’esigenza di dover procedere alla vendita dell’immobile di proprietà di PI 1 al fine di poter disporre di liquidità sufficiente per far fronte alle spese dei coniugi PI 1 e PI 2. Tale aspetto è condiviso anche dall’Autorità di protezione, che ha approvato la vendita. Tuttavia, a giudizio dei reclamanti, il valore stabilito dalla perizia sarebbe “assolutamente fuori mercato nelle contingenze economiche attuali, ma anche per rapporto allo stato dell’immobile stesso”. Per tale motivo, i reclamanti reputano che al prezzo fissato dalla perizia e approvato quindi dall’Autorità di protezione, sarebbe più opportuno procedere ad una vendita all’asta. Il curatore dimissionario in particolare precisa di procedere comunque alla ricerca di acquirenti al prezzo definito dall’Autorità di protezione, tuttavia di contestare la decisione poiché priva di “un “piano B”, ossia l’assenza di un termine entro il quale avvisare l’Autorità di protezione del fallimento della ricerca di un acquirente e l’eventuale fissazione di un ulteriore prezzo minimo, più basso del precedente”. La proposta di poter eseguire un’asta ha quindi lo scopo di rispettare quale prezzo di partenza quello peritale, avendo tuttavia la possibilità di procedere ad eventuali secondo e terzo turno ad un prezzo inferiore. In particolare al secondo turno il prezzo andrebbe fissato, secondo i reclamanti, in fr. 1'600'000.-, mentre al terzo turno il prezzo minimo dovrebbe essere fissato ad almeno il valore del debito ipotecario e dei suoi accessori al giorno dell’asta. Essi reputano che tale soluzione permetterebbe di ottenere la liquidità della quale necessitano i curatelati in tempi più brevi rispetto alla ricerca di un acquirente.\nNelle proprie osservazioni l’Autorità di protezione specifica che il suo consenso “non costituisce un atto di rappresentanza e di principio interviene successivamente alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia immobiliare, in genere dopo la sottoscrizione dell’atto pubblico. Eccezionalmente, un atto giuridico può essere approvato prima della sua conclusione”. L’Autorità di protezione in risposta al reclamo sostiene poi che le offerte già ricevute dal curatore sarebbero talmente al di sotto del valore della perizia da non essere accettabili. Di conseguenza ribadisce l’esigenza di “attendere la risposta del mercato immobiliare a seguito della messa in vendita dell’immobile al prezzo peritale”."}