{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-143_2015-01-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118305&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f66f9826d170482c5570193d8d963bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:33", "Checksum": "c294e8a225b7f7b5cbf59c0a474ddb24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.01.2015 9.2014.143\nRegesto:\nVendita di un immobile a trattative private o all'asta e cancellazione del diritto di usufrutto a favore di un curatelato\n\n\nI. Il 14 agosto 2014 RE 1 ha inoltrato presso questa Camera un reclamo per ritardata giustizia, sostenendo che malgrado il tempo trascorso dall’entrata in vigore delle nuove norme del diritto di protezione dell’adulto e del minore, ancora non era stata modificata la misura a favore dei suoi genitori. Essa ha pure criticato il ritardo nella sostituzione del curatore e nel decidere di vendere la casa della madre e nel “riaccreditare ai suoi genitori le spese sostenute per la fiduciaria incaricata di revisionare i conti dei suoi genitori”. Con decisione 7 novembre 2014 questa Camera ha accolto il reclamo per quanto non irricevibile, rinviando l’incarto all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere entro 10 (dieci) giorni dalla crescita in giudicato ai sensi dei considerandi.\nL. Nel frattempo, con decisione 25 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha autorizzato la vendita dell’immobile di proprietà di PI 2 a un prezzo minimo di fr. 2'583'000.00. Essa ha inoltre respinto l’istanza di cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2.\nM. In data 2 settembre 2014 RE 1 e il curatore dimissionario avv. RE 2 hanno presentato reclamo contro la suddetta decisione. Secondo i reclamanti il prezzo minimo fissato per la vendita sarebbe troppo elevato e la cancellazione del diritto di abitazione sarebbe indispensabile per poter procedere all'allienazione, che altrimenti non sarebbe interessante per i potenziali acquirenti. I reclamanti hanno chiesto quindi di autorizzare la vendita tramite triplo turno d'asta privata, partendo da un piede d’asta pari a quello fissato dall’Autorità di protezione per poi poter scendere all’eventuale secondo turno d’asta inferiore e ad un eventuale terzo turno al prezzo fissato ad almeno il valore del debito ipotecario. Essi hanno poi chiesto di autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione a favore di PI 2, contro il versamento da parte di PI 1 di una rendita annua di fr. 24'400.-, così come calcolato dal perito incaricato dall’Autorità di protezione.\nO. Con osservazioni 29 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha precisato che il consenso giusta l’art. 416 CC non costituisce un atto di rappresentanza e di principio avviene successivamente alla conclusione dell’atto da parte del curatore e dunque, in materia immobiliare, in genere dopo la sottoscrizione dell’atto autentico. È quindi solo eccezionalmente che l’atto giuridico può essere approvato prima della sua conclusione.\nL’Autorità di protezione sostiene che RE 1 non intrattiene più nessuna relazione con i genitori da molti anni e non è quindi legittimata a presentare reclamo come persona vicina agli interessati.\nA proposito della vendita, l’Autorità di protezione chiede di respingere la modalità chiesta dai ricorrenti, e meglio la vendita all’asta, poiché le offerte sinora ricevute dal curatore si situerebbero gravemente al di sotto del valore della perizia. Di conseguenza, l’Autorità di protezione reputa più indicato che il curatore esegua prima il tentativo di vendere l’immobile al prezzo indicato dal perito e soltanto in seguito, se avrà dimostrato l’impossibilità di vendita a tal prezzo, chiedere l’autorizzazione a vendere secondo altre modalità.\nQuanto alla richiesta di autorizzare la cancellazione del diritto di abitazione iscritto a favore di PI 2, l’Autorità di protezione evidenzia che la volontà dell’interessato sarebbe quella di rimanere nella sua abitazione e che tale volontà va tenuta in considerazione.\nP. I reclamanti hanno presentato la loro replica in data 14 ottobre 2014, lamentandosi del ritardo dell’Autorità di protezione nel decidere e nel trovare soluzioni concrete idonee a salvaguardare gli interessi dei curatelati. Al proposito, reputano “al limite dell’abuso di diritto sostenere che il curatore avrebbe dovuto presentare un atto di compravendita notarile all’Autorità invece che chiedere il consenso preventivo alla vendita”. Essi si chiedono pure il senso di “cavillare e perdere tempo sulla legittimazione attiva della reclamante 2 se il reclamante 1 è legittimato a reclamare”. In definitiva ritengono che gli argomenti dell’Autorità di protezione abbiano come unico risultato quello di ritardare le operazioni di vendita, necessarie vista la mancanza di liquidità dei curatelati. Il rischio, a loro avviso, è che le procedure esecutive in corso abbiano il loro seguito e sia poi l’autorità di esecuzione a realizzare l’immobile. Sul consenso dell’interessato alla cancellazione del diritto di abitazione, i reclamanti sostengono, a proposito dell'autodeterminazione del curatelato, che se egli si trova in una situazione “catastrofica” è per sua scelta. In ogni caso la vendita dell’immobile risulterà a loro avviso più complicata se tale diritto non sarà cancellato. Infine i reclamanti evidenziano che visti i diritti ereditari di RE 1, dovrebbe essere lei per prima ad opporsi ad una vendita dell’immobile ad un prezzo inferiore al suo valore, tuttavia, quello a cui pensa non è il suo interesse ma garantire un “futuro ancora dignitoso” ai propri genitori.\nQ. Il 3 novembre 2014 L’Autorità di protezione ha informato la scrivente Camera di rinunciare a presentare un allegato di duplica.\nConsiderato\nin diritto"}