Tuttavia, l’inconsistenza degli elementi addotti per sostanziare l’istanza di ricusazione conduce a ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio, priva di possibilità di esito favorevole. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve dunque esserle negato. 6. Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di ricusazione è respinta. 2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta. 3. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in oggetto. 4.