RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Tuttavia, l’inconsistenza degli elementi addotti per sostanziare l’istanza di ricusazione conduce a ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio, priva di possibilità di esito favorevole.