Neanche nei confronti di CO 2 la domanda di ricusa merita dunque accoglimento. Medesime considerazioni possono essere formulate in relazione alle critiche rivolte al delegato comunale. Il fatto che egli abbia presenziato a pochi incontri e di conseguenza abbia una conoscenza limitata dell’incarto è circostanza che non è mai stata censurata in precedenza, ma che viene addotta solo ora che una decisione sfavorevole è stata emanata. Anche la domanda di ricusa formulata nei confronti di CO 3 deve dunque essere respinta. 5. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.