in essa ci si limita invece a constatare che al momento della decisione le relazioni erano di fatto interrotte e che un riavvicinamento avvenuto spontaneamente “purtroppo è stato disatteso” (decisione, pag. 2), senza tuttavia attribuirne una “colpa” né a PI 1, né alla madre, né a terzi. A mente di questa Camera, in tale frase non può essere colta nessuna accusa né alcun sentimento di inimicizia o parzialità dei tre membri dell’Autorità di protezione nei confronti di RE 1, ma unicamente la constatazione che un ulteriore avvicinamento tra madre e figlia non ha avuto buon esito.