In realtà, nella decisione in questione non vi è traccia di quanto evocato da RE 1. Non corrisponde al vero, infatti, che nella decisione impugnata viene imputata alla madre la colpa dell’interruzione delle relazioni personali: in essa ci si limita invece a constatare che al momento della decisione le relazioni erano di fatto interrotte e che un riavvicinamento avvenuto spontaneamente “purtroppo è stato disatteso” (decisione, pag. 2), senza tuttavia attribuirne una “colpa” né a PI 1, né alla madre, né a terzi.