Come visto, in assenza di altre circostanze che corroborino oggettivamente l’apparenza di una prevenzione, il fatto di aver emanato una decisione errata o finanche arbitraria non è sufficiente per fondare un motivo di ricusazione. Ad ogni modo, va detto che l’insorgente vede parzialità e prevenzione nel fatto che l’Autorità di protezione le abbia imputato – a torto – la responsabilità dell’interruzione dei contatti con la figlia, da attribuire invece all’agire delle altre parti al procedimento e all’inattività dell’Autorità stessa. In realtà, nella decisione in questione non vi è traccia di quanto evocato da RE 1.