Occorre anzitutto sottolineare che la fondatezza dei motivi che hanno spinto l’Autorità a sospendere le relazioni personali tra PI 1 e la madre dovrà essere esaminata nell’ambito del reclamo contro la risoluzione stessa, non spettando alla giurisdizione della ricusazione pronunciarsi come se fosse un’istanza di secondo grado. Come visto, in assenza di altre circostanze che corroborino oggettivamente l’apparenza di una prevenzione, il fatto di aver emanato una decisione errata o finanche arbitraria non è sufficiente per fondare un motivo di ricusazione.