Anch’essi devono dunque essere ricusati “per parzialità, accanimento verso la ricorrente, totale disinteresse dell’incarto, dei reali bisogni affettivi della minore e sussidiariamente inimicizia verso la signora RE 1” (reclamo, pag. 13). In particolare, durante la procedura il membro permanente, CO 2, avrebbe avuto un comportamento non consono, accanendosi “verbalmente e psicologicamente” contro l’insorgente (replica, pag. 4). Oltre all’imparzialità, sostiene che sia venuta meno anche la competenza, in quanto lo stesso ha dichiarato di non sapere come procedere (replica, pag. 4).