5A_707/2011, consid. 3.1.2). 2. Nel suo memoriale RE 1 afferma che tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione debbano essere ricusati ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. Per quanto riguarda la ricusazione dell’avv. CO 1, secondo RE 1 la presidente dell’Autorità di protezione “non si preoccupa in concreto della vicenda che dev’essere istruita sotto la sua direzione”: quale esempio, l’insorgente cita il fatto che la stessa abbia omesso di firmare personalmente la decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali, delegando tale incombenza ad altri (reclamo, pag. 11).