Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusa devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti). Il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusa dei membri delle Commissioni tutorie regionali precedentemente in essere in Ticino (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid.