STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). E’ infatti compito delle giurisdizioni superiori constatare e correggere gli eventuali errori commessi, il giudice della ricusa non dovendo esaminare come è stato condotto il processo con l’ottica di una istanza di ricorso (DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: