Il contrario significherebbe che ogni pronuncia inesatta o arbitraria sarebbe il frutto di una parzialità del giudice, ciò che è inammissibile. Solo degli errori particolarmente pesanti e ripetuti – costitutivi di violazioni gravi dei doveri dei magistrati – possono giustificare un sospetto di parzialità, sempre che le circostanze corroborino oggettivamente l’apparenza di tale prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3; DTF 125 I 119 consid. 3e e cit.; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid.