Delle decisioni o degli atti processuali viziati o arbitrari non bastano, di per sé, a fondare un’apparenza oggettiva di prevenzione. A causa della sua attività, il giudice è obbligato a pronunciarsi su questioni contestate e delicate: anche se in seguito esse si rivelano errate, ciò non permette ancora di considerarlo prevenuto. Il contrario significherebbe che ogni pronuncia inesatta o arbitraria sarebbe il frutto di una parzialità del giudice, ciò che è inammissibile.