La ricusazione non richiede la prova di una prevenzione effettiva, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un’attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni puramente soggettive di una parte al processo non sono determinanti (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III 608, consid. 3.2.1; DTF 134 I 21, consid. 4.2; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). Delle decisioni o degli atti processuali viziati o arbitrari non bastano, di per sé, a fondare un’apparenza oggettiva di prevenzione.