La norma concretizza le garanzie dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che da questo profilo ha la stessa portata dell’art. 6 § 1 CEDU (DTF 134 I 20 consid. 4.2), di modo che la giurisprudenza resa in applicazione di questa norma torna applicabile (STF 5A_722/2012 del 17 dicembre 2012; 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2). Ai sensi della norma (lett. f), chi opera in seno ad un’autorità giudiziaria si ricusa se per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.