1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, per la ricusazione dei membri delle Autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC federale. Ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3). L’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12). La norma concretizza le garanzie dell’art. 30 cpv.