4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente nei confronti dell’intera Autorità di protezione. L. Con decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia, sospendendole. M. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera.