D. In considerazione della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati esercitati regolarmente. E. A seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n. 3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice.