In seguito, il curatore educativo è stato sostituito e i suoi compiti estesi anche alla vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono state esercitate in maniera discontinua. D. In considerazione della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della stessa presso PI 2.