{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-142_2014-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117957&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "caf96b7eb5e676449c7c10787e80bd72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:52", "Checksum": "098d8a560ae3004c4c736e9dd97ddc9a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.142\nRegesto:\nIstanza di ricusazione\n\n\nAd ogni modo, va detto che l’insorgente vede parzialità e prevenzione nel fatto che l’Autorità di protezione le abbia imputato – a torto – la responsabilità dell’interruzione dei contatti con la figlia, da attribuire invece all’agire delle altre parti al procedimento e all’inattività dell’Autorità stessa. In realtà, nella decisione in questione non vi è traccia di quanto evocato da RE 1. Non corrisponde al vero, infatti, che nella decisione impugnata viene imputata alla madre la colpa dell’interruzione delle relazioni personali: in essa ci si limita invece a constatare che al momento della decisione le relazioni erano di fatto interrotte e che un riavvicinamento avvenuto spontaneamente “purtroppo è stato disatteso” (decisione, pag. 2), senza tuttavia attribuirne una “colpa” né a PI 1, né alla madre, né a terzi. A mente di questa Camera, in tale frase non può essere colta nessuna accusa né alcun sentimento di inimicizia o parzialità dei tre membri dell’Autorità di protezione nei confronti di RE 1, ma unicamente la constatazione che un ulteriore avvicinamento tra madre e figlia non ha avuto buon esito.\nChe poi la presidente, in sua assenza, abbia fatto firmare un atto da lei confezionato dal suo sostituto, o che l’incarto originale al momento della decisione fosse presso questa Camera, sono circostanze che non denotano alcuna apparenza oggettiva di prevenzione.\nIn merito alla registrazione di alcune telefonate intercorse tra la madre e PI 1, all’insaputa di quest’ultima, la presidente ha a suo tempo affermato di ritenerle illegali (cfr. verbale dell’incontro 23 aprile 2014, pag. 3-4). Non si può sostenere che tale posizione processuale fondi una oggettiva apparenza di prevenzione nei confronti di RE 1. Irrilevante dunque l’effettiva ricezione o meno delle stesse da parte dell’Autorità, questione su cui si è diffusa la presidente nella sua duplica del 22 ottobre 2014, ragion per cui non è stato dato seguito all’istanza di estromissione del 30 ottobre 2014.\nPer quanto riguarda i motivi di ricusa sollevati nei confronti del membro permanente, le critiche di accanimento e le accuse di non sapere come procedere sono del tutto generiche e non circostanziate. Inoltre, esse appaiono pretestuose, nella misura in cui si riferiscono ad avvenimenti accaduti durante delle udienze – l’ultima delle quali, come visto, ha avuto luogo il 23 aprile 2013 – e mai fatte valere in precedenza, nemmeno nella precedente istanza di ricusa (cfr. reclamo del 7 febbraio 2014) ma solo a seguito della decisione negativa quanto alle relazioni personali. Neanche nei confronti di CO 2 la domanda di ricusa merita dunque accoglimento.\nMedesime considerazioni possono essere formulate in relazione alle critiche rivolte al delegato comunale. Il fatto che egli abbia presenziato a pochi incontri e di conseguenza abbia una conoscenza limitata dell’incarto è circostanza che non è mai stata censurata in precedenza, ma che viene addotta solo ora che una decisione sfavorevole è stata emanata. Anche la domanda di ricusa formulata nei confronti di CO 3 deve dunque essere respinta.\n5. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nAi sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).\nNel caso concreto, dalla documentazione prodotta emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Tuttavia, l’inconsistenza degli elementi addotti per sostanziare l’istanza di ricusazione conduce a ritenere che la stessa fosse, sin dall’inizio, priva di possibilità di esito favorevole. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve dunque esserle negato.\n6. Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. L’istanza di ricusazione è respinta.\n2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.\n3. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in oggetto.\n4. Notificazione:\n|\n|\n- - - -\n|\nComunicazione:\n-\nPer la Camera di protezione del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}