{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-142_2014-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117957&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "caf96b7eb5e676449c7c10787e80bd72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:52", "Checksum": "098d8a560ae3004c4c736e9dd97ddc9a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.142\nRegesto:\nIstanza di ricusazione\n\n\nUn altro indizio di prevenzione emergerebbe anche dal fatto che la presidente ha imputato ad RE 1 l’interruzione dei rapporti con la figlia PI 1, ciò che invece è accaduto per “errori e decisioni di altri (curatore, madre affidataria e ARP)” (reclamo, pag. 12). Inoltre, RE 1 accusa la presidente di aver affermato il falso, in quanto il riavvicinamento tra PI 1 e la madre non è stato disatteso per colpa sua, bensì per colpa del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 12; cfr. anche replica, pag. 5-6). L’insorgente ritiene che la presidente non sia più imparziale, in quanto “travisa la realtà imputando fatti non veritieri alla ricorrente e omettendo importanti questioni ai fini del giudizio”, come dimostrato dalla questione dell’ascolto delle registrazioni telefoniche delle telefonate con PI 1 (reclamo, pag. 12).\nRE 1 sostiene poi che la presidente, nell’adottare la sua decisione, non abbia esperito un esame attento, “avendo emanato la decisione impugnata senza nemmeno essere in possesso dell’incarto” (reclamo, pag. 12).\nConclude pertanto che la presidente debba essere ricusata “e non potrà più intervenire ad ogni e ulteriore decisione che riguardi i rapporti tra la minore PI 1 e la madre RE 1, in quanto parziale e prevenuta” (reclamo, pag. 12).\nPer gli altri due membri dell’Autorità di protezione, l’insorgente sostiene che “valgono le medesime critiche mosse nei confronti della presidente” (reclamo, pag. 12). Essi hanno infatti “adottato i medesimi concetti, preconcetti, visioni e comportamenti della presidente” e “hanno partecipato al confezionamento della decisione impugnata” (ovvero, la sospensione delle relazioni personali), imputando ad RE 1 errori altrui e senza nemmeno prendersi la briga d’esaminare l’incarto (reclamo, pag. 12-13). Anch’essi devono dunque essere ricusati “per parzialità, accanimento verso la ricorrente, totale disinteresse dell’incarto, dei reali bisogni affettivi della minore e sussidiariamente inimicizia verso la signora RE 1” (reclamo, pag. 13).\nIn particolare, durante la procedura il membro permanente, CO 2, avrebbe avuto un comportamento non consono, accanendosi “verbalmente e psicologicamente” contro l’insorgente (replica, pag. 4). Oltre all’imparzialità, sostiene che sia venuta meno anche la competenza, in quanto lo stesso ha dichiarato di non sapere come procedere (replica, pag. 4).\nL’insorgente critica inoltre le assenze del delegato comunale, CO 3, ritenendo che quest’ultimo abbia preso parte alle decisioni dell’Autorità di protezione senza avere una conoscenza approfondita dell’incarto (replica, pag. 3).\nDi conseguenza, ricusa tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione e postula che l’incarto sia trasmesso all’Autorità più prossima (reclamo, pag. 13).\n3. I tre membri dell’Autorità di protezione __________, contestano le accuse di parzialità e di inimicizia e chiedono che l’istanza di ricusazione venga respinta.\nLa presidente avv. CO 1 nelle sue osservazioni respinge le critiche rivoltele, sostenendo che la domanda di ricusazione si fonda su impressioni puramente soggettive e non su circostanze oggettivamente constatate (pag. 1). Afferma di aver personalmente istruito la vicenda, salvo poi far firmare la decisione dal suo sostituto in sua assenza (osservazioni, pag. 1). Il fatto che il dossier cartaceo originale non si trovasse presso l’Autorità di protezione ”non significa che esso non fosse a disposizione dell’ARP in forma elettronica e/o in copia cartacea” (osservazioni, pag. 2). Dopo aver rinunciato alla presentazione della duplica, il 22 ottobre 2014 la presidente ha inviato un ulteriore scritto nel quale ha precisato alcune circostanze riguardanti la trasmissione delle citate registrazioni telefoniche.\nIl membro permanente, CO 2, contesta recisamente le critiche rivoltegli, affermando che “la totalità delle decisioni emesse sono frutto di un sincero interesse per la minore”, senza aver mai inteso “accanirsi contro la reclamante” (osservazioni, pag. 1; v. anche duplica).\nAnche il delegato comunale, CO 3, contesta di avere una qualsivoglia prevenzione nei confronti di RE 1, sostenendo peraltro di non conoscere la signora all’infuori del contesto del procedimento riguardante PI 1 (osservazioni, pag. 1).\n4. Nella fattispecie, parte delle critiche espresse da RE 1 scaturiscono dalle motivazioni della decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali. Occorre anzitutto sottolineare che la fondatezza dei motivi che hanno spinto l’Autorità a sospendere le relazioni personali tra PI 1 e la madre dovrà essere esaminata nell’ambito del reclamo contro la risoluzione stessa, non spettando alla giurisdizione della ricusazione pronunciarsi come se fosse un’istanza di secondo grado. Come visto, in assenza di altre circostanze che corroborino oggettivamente l’apparenza di una prevenzione, il fatto di aver emanato una decisione errata o finanche arbitraria non è sufficiente per fondare un motivo di ricusazione."}