{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-142_2014-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117957&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "caf96b7eb5e676449c7c10787e80bd72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:52", "Checksum": "098d8a560ae3004c4c736e9dd97ddc9a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.142\nRegesto:\nIstanza di ricusazione\n\n\nM. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle relazioni personali e a chiedere l’accertamento di una denegata giustizia – questioni che verranno trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente postula la ricusa di tutti e tre i componenti dell’Autorità di protezione, cui deve essere negato “ogni ulteriore intervento personalmente o collegialmente (con gli altri membri) a riguardo dell’incarto PI 1” (reclamo, pag. 15). Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nN. Nelle loro rispettive osservazioni, tutti i componenti dell’Autorità di protezione respingono le accuse di parzialità e di inimicizia, sostenendo di avere sempre agito nell’interesse della minore. Chiedono pertanto che l’istanza di ricusa venga respinta.\nDel successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.\nO. Con scritto del 30 ottobre 2014, RE 1 ha presentato una richiesta di estromissione della duplica del 22 ottobre 2014 della presidente dell’Autorità di protezione, che non è stata oggetto di intimazione.\nconsiderato\nin diritto\n1. Giusta l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, per la ricusazione dei membri delle Autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC federale. Ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3).\nL’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12). La norma concretizza le garanzie dell’art. 30 cpv. 1 Cost, che da questo profilo ha la stessa portata dell’art. 6 § 1 CEDU (DTF 134 I 20 consid. 4.2), di modo che la giurisprudenza resa in applicazione di questa norma torna applicabile (STF 5A_722/2012 del 17 dicembre 2012; 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2).\nAi sensi della norma (lett. f), chi opera in seno ad un’autorità giudiziaria si ricusa se per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.\nLa garanzia del giudice indipendente e imparziale permette di domandare la ricusazione di un magistrato la cui situazione o il cui comportamento sono tali da suscitare dei dubbi quanto alla sua imparzialità. Circostanze estrinseche alla causa non devono infatti influire sul giudizio, né a favore né a detrimento di una parte. La ricusazione non richiede la prova di una prevenzione effettiva, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un’attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni puramente soggettive di una parte al processo non sono determinanti (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III 608, consid. 3.2.1; DTF 134 I 21, consid. 4.2; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1).\nDelle decisioni o degli atti processuali viziati o arbitrari non bastano, di per sé, a fondare un’apparenza oggettiva di prevenzione. A causa della sua attività, il giudice è obbligato a pronunciarsi su questioni contestate e delicate: anche se in seguito esse si rivelano errate, ciò non permette ancora di considerarlo prevenuto. Il contrario significherebbe che ogni pronuncia inesatta o arbitraria sarebbe il frutto di una parzialità del giudice, ciò che è inammissibile. Solo degli errori particolarmente pesanti e ripetuti – costitutivi di violazioni gravi dei doveri dei magistrati – possono giustificare un sospetto di parzialità, sempre che le circostanze corroborino oggettivamente l’apparenza di tale prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3; DTF 125 I 119 consid. 3e e cit.; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). E’ infatti compito delle giurisdizioni superiori constatare e correggere gli eventuali errori commessi, il giudice della ricusa non dovendo esaminare come è stato condotto il processo con l’ottica di una istanza di ricorso (DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1).\nPer prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusa devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti). Il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusa dei membri delle Commissioni tutorie regionali precedentemente in essere in Ticino (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2).\n2. Nel suo memoriale RE 1 afferma che tutti e tre i membri dell’Autorità di protezione debbano essere ricusati ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC.\nPer quanto riguarda la ricusazione dell’avv. CO 1, secondo RE 1 la presidente dell’Autorità di protezione “non si preoccupa in concreto della vicenda che dev’essere istruita sotto la sua direzione”: quale esempio, l’insorgente cita il fatto che la stessa abbia omesso di firmare personalmente la decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali, delegando tale incombenza ad altri (reclamo, pag. 11)."}