Il reclamo appariva pertanto sin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole, per cui il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve essere negato. 6. In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali. RE 1, soccombente, rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo del 1° settembre 2014 è respinto. 2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta. 3. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia per la procedura in oggetto. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.