risoluzione impugnata, un canale utile e non pregiudizievole per la minore, spetterà all’Autorità di protezione verificare se tale scritto corrisponde effettivamente alle reali intenzioni di PI 1 e, se del caso, sospendere per un certo periodo anche i contatti epistolari. 4.3. Alla luce di quanto sopra, il reclamo deve essere integralmente respinto. 5. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.