contatti epistolari nonostante la sospensione delle relazioni personali (di cui sono una componente, cfr. Schwenzer, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 273 CC n. 2). 4.2. Le richieste di emettere un ordine “di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria di cui all’art. 292 CP nei confronti di CO 2 – cui peraltro RE 1 contesta la qualità di parte a codesto procedimento – costituiscono delle nuove domande ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 seconda frase LPAmm e sono dunque inammissibili e vanno semmai proposte all’Autorità di protezione.