Postula dunque che venga emanato un “ordine di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria penale di cui all’art. 292 CP (reclamo, pag. 11). 4.1. Nella sua risoluzione, l’Autorità di protezione ha ritenuto “utile” mantenere la possibilità di comunicazione epistolare, “mezzo che si è dimostrato molto valido per PI 1 per poter porre il necessario distacco dalla madre e nel contempo riuscire a mantenere un canale di comunicazione per lei efficace”, ritenuto che la madre in tale ambito dovrà astenersi dal “far pressione sulla figlia su argomenti analoghi alla regolamentazione delle loro relazioni personali” (risoluzione, pag. 2).