4. Per quanto attiene infine alle relazioni epistolari, la reclamante chiede che le relazioni epistolari vengano ripristinate nell’immediato, “senza che la madre affidataria signora CO 2 intervenga con censure come avvenuto sino ad oggi, od esamini la corrispondenza, la riproduca a terzi o quant’altro”. Postula dunque che venga emanato un “ordine di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria penale di cui all’art. 292 CP (reclamo, pag. 11). 4.1.