Le affermazioni della reclamante, secondo cui dal mese di settembre 2012 “il non farsi viva non dipendeva dalla volontà della signora RE 1” (reclamo, pag. 9), non corrispondono a quanto risulta dall’incarto e non possono pertanto essere condivise in questa sede. Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta di supporto psicologico – oltre a quello già disposto in favore della minore – allo scopo di “spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 10), poiché ciò non corrisponde al vero. Anche a tale riguardo il reclamo è destinato all’insuccesso. 3.6.