e-mail CO 2 15 giugno 2012). Questi comportamenti, che possono essere imputati solo alla reclamante, devono essere presi in considerazioni per contestualizzare la volontà espressa da PI 1 di non avere più contatti con la madre. Le affermazioni della reclamante, secondo cui dal mese di settembre 2012 “il non farsi viva non dipendeva dalla volontà della signora RE 1” (reclamo, pag. 9), non corrispondono a quanto risulta dall’incarto e non possono pertanto essere condivise in questa sede.