Tuttavia, la reclamante addossa ogni responsabilità della situazione attuale ai comportamenti di terzi (Autorità di protezione, curatore, madre affidataria), omettendo di considerare che, come accertato nella sentenza di questa Camera già menzionata, lei stessa ha avuto comportamenti contradditori, che hanno reso difficoltosa l’interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni con la figlia. Si citi ad esempio la sua richiesta – pur dettata, a suo dire, da una errata interpretazione della volontà di PI 1 – all’allora Commissione tutoria di valutare l’opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate, nell’interesse della figlia (cfr.