Secondo la reclamante, non si può “considerare vincolante la volontà della minore negante ogni rapporto in quanto la mamma non si è fatta più viva quando questa condizione è stata causata direttamente dal non agire dell’ARP” (reclamo, pag. 9). Oltre alla presa a carico terapeutica di PI 1, RE 1 auspica che vengano ordinati “degli incontri tra madre e figlia ed eventualmente supporto psicologico ove sostanzialmente si deve spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria: solo in questo modo PI 1 potrà riavvicinarsi alla madre (reclamo, pag. 10). 3.5.