In effetti, dopo che PI 1 nello scritto del 5 novembre 2012 aveva espresso la volontà di mantenere i contatti con RE 1, la stessa è stata di fatto impossibilitata ad esercitarli a seguito dell’impasse dell’Autorità di protezione, del comportamento inadempiente del curatore e dell’assenza di collaborazione da parte della madre affidataria (reclamo, pag. 9). Secondo la reclamante, non si può “considerare vincolante la volontà della minore negante ogni rapporto in quanto la mamma non si è fatta più viva quando questa condizione è stata causata direttamente dal non agire dell’ARP” (reclamo, pag. 9).