RE 1 critica in seguito le considerazioni riguardo alla volontà di PI 1 di non avere più rapporti con lei, che a suo avviso vanno contestualizzate. In effetti, dopo che PI 1 nello scritto del 5 novembre 2012 aveva espresso la volontà di mantenere i contatti con RE 1, la stessa è stata di fatto impossibilitata ad esercitarli a seguito dell’impasse dell’Autorità di protezione, del comportamento inadempiente del curatore e dell’assenza di collaborazione da parte della madre affidataria (reclamo, pag. 9).