La critica è priva di consistenza. Nell’evocare le relazioni personali “attualmente previste”, l’Autorità di protezione fa riferimento all’assetto ancora formalmente in essere prima dell’emanazione della decisione qui impugnata (consistente in visite a cadenza mensile), nonostante di fatto dall’8 settembre 2012, data dell’ultimo incontro, le relazioni personali madre-figlia non fossero di fatto più state esercitate. Tale accertamento non può dunque essere considerato errato. 3.4. RE 1 critica in seguito le considerazioni riguardo alla volontà di PI 1 di non avere più rapporti con lei, che a suo avviso vanno contestualizzate.