L’Autorità di protezione ha ritenuto che un futuro riavvicinamento madre-figlia sarà condizionato da una necessaria elaborazione, da parte di PI 1, della propria situazione familiare e dei rapporti con l’insorgente, attraverso una presa a carico psicologica già disposta in suo favore. Secondo l’Autorità, limitarsi a modificare l’estensione e le modalità delle relazioni personali sarebbe insufficiente, in quanto “le relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1” (risoluzione, pag. 2). 3.2.