L’Autorità di protezione ha poi considerato le difficili dinamiche che negli ultimi tre anni hanno caratterizzato le relazioni personali tra l’insorgente e la figlia, ritenendo che “un mantenimento delle stesse porterebbe certamente pregiudizio alla minore” (risoluzione, pag. 2). L’Autorità di protezione ha ritenuto che un futuro riavvicinamento madre-figlia sarà condizionato da una necessaria elaborazione, da parte di PI 1, della propria situazione familiare e dei rapporti con l’insorgente, attraverso una presa a carico psicologica già disposta in suo favore.