Dopo aver richiamato i principi applicabili, nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che le relazioni tra PI 1 – ormai 14enne – e la madre “sono state di fatto interrotte” e che “a più riprese PI 1 ha espresso la propria volontà di non avere contatti diretti con la madre” (risoluzione, pag. 2). Sebbene l’Autorità di protezione ritenga che “tale espressione scaturisca in parte da un sentimento di disagio e di dolore per il rifiuto recepito da PI 1 da parte della madre, lo stesso è stato chiaramente manifestato e deve essere pertanto preso in considerazione” (risoluzione, pag. 2).