“la situazione è ben nota a tutte le parti interessate”, pag. 1). Per il resto, l’erronea o arbitraria constatazione dei fatti deve essere fatta valere e comprovata con riferimento ad un accertamento preciso, non in maniera aprioristica e del tutto generale, sulla base di una presunta cattiva conoscenza dell’incartamento. La censura generica di arbitrarietà della risoluzione deve dunque essere respinta. 2.5. RE 1 contesta in seguito che CO 2 possa proporre “una propria conclusione relativa all’esito del reclamo, chiedendo che lo stesso venga respinto”, in quanto non si può considerare che la madre affidataria sia direttamente toccata/lesa nei propri diritti (replica, pag. 2).