La censura non può essere seguita. Emerge infatti dagli atti che la risoluzione in questione è stata effettivamente sottoscritta da una persona che era legittimata a farlo validamente, ovvero il sostituto della presidente. Ritenere nulla la risoluzione solo poiché il firmatario non ha esplicitato il suo nome o per aver indicato di firmare “per procura” (piuttosto che il più corretto “in absentia”) costituirebbe senz’altro un formalismo eccessivo. Su tale punto il reclamo deve essere dunque disatteso. 2.3.