2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. Nel suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 con cui l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali fra lei e la figlia PI 1. 2.1. L’insorgente contesta anzitutto la validità formale della risoluzione impugnata, nella misura in cui manca la firma della presidente (nonostante vi sia dattiloscritto il suo nome), “ed al suo posto vi è la sigla «pp» e poi una firma non riconoscibile”, non essendo dato di sapere a chi la presidente abbia dato procura di firmare atti al suo posto (reclamo, pag. 5-6). 2.2. La censura non può essere seguita.