e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente contesta la sospensione delle relazioni personali. RE 1 ritiene che l’Autorità di protezione abbia accertato in maniera inesatta, incompleta ed arbitraria i fatti pertinenti e postula che le relazioni personali con la madre siano immediatamente ripristinate, sia sotto forma di incontri che in via epistolare e telefonica. Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. O. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione si riconferma nella propria decisione, postulando la reiezione del gravame.